IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge  finanziaria  2007)»,  che  istituiva,
sotto la vigilanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
l'Ente  italiano  Montagna  (EIM)  finalizzato  al   supporto   delle
politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei  territori
montani; 
  Visto l'art. 1, comma 1280,  della  richiamata  legge  27  dicembre
2006, n. 296 che prevedeva la  soppressione  dell'Istituto  nazionale
della montagna (IMONT) entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della stessa legge ed il trasferimento dei relativi impegni  e
funzioni,  patrimonio,  beni  mobili,  attrezzature  in  dotazione  e
l'esistente dotazione organica all'EIM; 
  Visto l'art. 1, comma 1281,  della  richiamata  legge  27  dicembre
2006, n. 296 che rimandava ad un successivo  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  la  determinazione,  in  coerenza  con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', degli  organi
di amministrazione  e  controllo,  della  sede,  delle  modalita'  di
costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e
l'attuazione  dei  programmi  per  l'assunzione  e   l'utilizzo   del
personale e per l'erogazione delle risorse; 
  Visto l'art. 1, comma 1282,  della  richiamata  legge  27  dicembre
2006, n. 296 con il quale  si  stabiliva  di  doversi  provvedere  al
funzionamento dell'EIM in  parte  con  le  risorse  disponibili  gia'
assegnate  all'IMONT  da  trasferirsi  su  apposito   capitolo   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in  parte  con  il  concorso
finanziario dei soggetti che avrebbero  aderito  alle  attivita'  del
medesimo Ente italiano Montagna; 
  Visto l'art. 2, comma 45, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»,  che  interpretava
l'art. 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel  senso
che le risorse da trasferire all'Ente italiano  Montagna  (EIM)  sono
tutte quelle complessivamente gia' attribuite all'Istituto  nazionale
della montagna (IMONT) al 1° gennaio  2007  prevedendosi  l'immediata
disponibilita' di tali risorse per effetto  dell'esclusione  disposta
dal primo periodo del comma 507 dell'art. 1 della citata legge n. 296
del 2006. 
  Visto l'art. 41, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge
27 febbraio 2009, n. 14 e recante  proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative  e  disposizioni  finanziarie  urgenti,  che
concedeva all'Ente italiano Montagna (EIM),  per  l'anno  finanziario
2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui  si  provvedeva  mediante
corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  come  determinato  dalla
tabella C della legge 22 dicembre 2008,  n.  203  (legge  finanziaria
2009) ed autorizzava il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ad
apportare, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  le
occorrenti variazioni di bilancio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20
marzo 2008, con il quale e'  stato  approvato  lo  statuto  dell'Ente
italiano Montagna; 
  Visto l'art.  1  dello  Statuto  dell'Ente  italiano  Montagna  che
stabilisce che lo stesso e' ente pubblico di ricerca; 
  Visto l'art.  3  dello  Statuto  dell'Ente  italiano  Montagna  che
stabilisce che il rapporto  di  lavoro  del  personale  dell'ente  e'
disciplinato  dal  contratto  collettivo  nazionale  concernente   il
personale degli enti di ricerca; 
  Visto  il  Contratto  Collettivo  Quadro  per  la  definizione  dei
comparti  di  contrattazione  per  il  quadriennio   2006   -   2009,
sottoscritto l'11 giugno 2007 il cui art. 6, relativo al Comparto del
personale   delle   Istituzioni   e   degli   Enti   di   ricerca   e
sperimentazione, comprende il personale dipendente dall'Ente italiano
montagna (EIM) istituito dall'art. 1,  comma  1279,  della  legge  27
dicembre 2006 n. 296 e dall'Istituto nazionale della montagna (IMONT)
ivi confluito,  sino  alla  data  della  sua  soppressione  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1280, della medesima legge; 
  Visto l'art.  4  dello  statuto  dell'Ente  italiano  Montagna  che
individua  quali  organi  dell'EIM  il   presidente,   il   consiglio
direttivo, il comitato scientifico ed il collegio  dei  revisori  dei
conti; 
  Visti i propri decreti del 28 ottobre 2009, con i quali sono  stati
nominati il presidente dell'Ente italiano Montagna  ed  i  componenti
del relativo Consiglio Direttivo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
luglio 2009, con  il  quale  e'  stato  nominato  il  presidente  del
comitato scientifico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
ottobre 2009, con il quale  sono  stati  nominati  i  componenti  del
comitato scientifico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
dicembre 2009, con  il  quale  e'  stato  nominato  il  collegio  dei
revisori dei conti; 
  Visto l'art.  9  dello  statuto  dell'Ente  italiano  Montagna  che
prevede  che  il  direttore  generale  e'  nominato  dal   Presidente
dell'Ente, su indicazione del Consiglio direttivo, ed e'  scelto  tra
persone di comprovata capacita' gestionale e competenza professionale
e culturale nei settori di interesse dell'EIM e che il  suo  rapporto
di lavoro e' regolato con contratto  di  diritto  privato  di  durata
quadriennale, rinnovabile alla scadenza; 
  Visto l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  e
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica, che ha soppresso l'Ente  italiano  Montagna
(EIM), istituito dall'art. 1, comma 1279,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, prevedendo la successione a titolo universale da  parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la nota n. 1641GAB.14 del 16 giugno  2010  con  la  quale  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,   in   relazione   alla
soppressione dell'Ente italiano Montagna prevista dall'art. 7,  comma
19 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ed  alla  immediata
efficacia degli effetti prodotti dalla stessa norma, ha comunicato la
necessita' che l'Ente, a partire dalla data di entrata in vigore  del
decreto-legge,  non  potesse  ulteriormente  svolgere  attivita'   di
gestione ne' effettuare spese che non rientrassero  strettamente  tra
quelle di carattere obbligatorio e che la  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e
passivi dell'Ente, anche per il tramite della struttura  dell'Ufficio
bilancio e ragioneria con  particolare  riguardo  alle  tematiche  di
carattere finanziario; 
  Vista la nota n. 530/10/P del  30  giugno  2010  con  la  quale  il
Presidente dell'EIM, ha comunicato che lo stesso Ente «non svolge  in
questa  fase  attivita'  di  gestione  ne'  effettua  spese  che  non
rientrino  strettamente  tra  quelle   di   carattere   obbligatorio»
individuandole, salvo  diversa  indicazione  dal  parte  dell'Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
nelle spese relative alla locazione ed  alla  gestione  dell'immobile
sede dell'Ente, nelle utenze, nei servizi essenziali, nelle spese per
il compenso provvisorio per il Presidente,  per  quelle  relative  al
personale di ruolo ed a quello con  contratto  a  tempo  determinato,
compreso il trattamento economico del direttore generale, nonche' nei
pagamenti di fatture gia' contabilizzate  e  che  si  riferiscano  ad
acquisiti di beni e servizi gia' perfezionati; 
  Vista la nota n. 4075 dell'8 luglio 2010 con la quale il  Capo  del
Dipartimento per gli affari regionali, nel fornire indicazioni  sulla
gestione  e  sulle  partecipazioni  finanziarie  dell'Ente   italiano
Montagna,  conferma  la   necessita'   di   procedere,   nelle   more
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto ai sensi dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, nella gestione con le sole spese obbligatorie, chiedendo
di  predisporre  le  documentazioni  necessarie  per  le   successive
valutazioni di merito; 
  Considerato che il medesimo art. 7, comma 19, del decreto-legge  31
maggio 2010, n.  78  stabilisce  che  le  risorse  strumentali  e  di
personale dell'EIM ivi in servizio sono  trasferite  al  Dipartimento
per gli affari regionali della medesima Presidenza; 
  Considerato che le  date  di  effettivo  esercizio  delle  funzioni
trasferite  sono  da  stabilirsi  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che con medesimo suddetto decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  sono  da  individuarsi  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso la  Presidenza,  nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti  e
le istituzioni di ricerca; 
  Considerato che per effetto della soppressione  dell'Ente  italiano
Montagna cessano dai rispettivi incarichi il presidente, il consiglio
direttivo, il comitato scientifico,  il  collegio  dei  revisori  dei
conti e viene meno la nomina del direttore generale, fatto salvo  per
il presidente ed il direttore  generale  il  periodo  di  svolgimento
delle attivita'  e  della  gestione  ordinarie,  fino  alla  data  di
effettivo  trasferimento  delle  funzioni  e   delle   risorse   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da nota n. 1641GAB.14 del
16 giugno 2010 del Ministro per i rapporti con le regioni; 
  Considerato che,  ai  sensi  del  citato  art.  7,  comma  19,  del
decreto-legge n. 78 del 2010,  i  dipendenti  a  tempo  indeterminato
dell'Ente  sono  da  inquadrarsi,  nei  ruoli  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  sulla   base   di   apposita   tabella   di
corrispondenza,  salva  la  possibilita'  per  i  ricercatori  ed   i
tecnologici  di  essere  ricollocati  anche  presso  gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca attraverso procedure di mobilita'; 
  Considerato  che  per  i  dipendenti  trasferiti  nei  ruoli  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri il medesimo art. 7,  comma  19,
prevede il mantenimento  del  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e, nel caso  in  cui  tale  trattamento
risultasse piu' elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza,
l'attribuzione  per  la  differenza  di  un   assegno   ad   personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo conseguiti; 
  Vista la necessita' di predisporre una tabella di equiparazione tra
le figure professionali dei due diversi  comparti  di  contrattazione
che tenga conto, nella comparazione, della rilevanza delle mansioni e
del grado di responsabilita' connessi con i compiti della  qualifica,
nonche' dei titoli previsti quali requisiti di accesso alla qualifica
medesima; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'ordinamento professionale del  personale  non  dirigenziale
degli enti di ricerca come previsto dal decreto del Presidente  della
Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina  prevista  dall'accordo   per   il   triennio   1988-1990,
concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca  e
sperimentazione, nonche' dai contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale non dirigente del comparto delle  istituzioni  e  degli
enti di ricerca e sperimentazione; 
  Visto l'ordinamento professionale del  personale  non  dirigenziale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  come  previsto  dal
contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  relativo  comparto,
quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il  31  luglio  2009,
articolato nelle seguenti due  categorie  funzionali:  categoria  A -
professionale-specialistica (ex area terza)  che  si  riferisce  alle
attivita' di elevato contenuto  tecnico-gestionale  e  specialistico,
categoria B - di supporto (ex area seconda)  che  si  riferisce  alle
attivita'   di   supporto,   tecnico-operative,   amministrative   ed
istruttorie; 
  Ritenuto di non contemplare i ricercatori ed  i  tecnologici  nella
tabella di equiparazione, tenuto conto dell'art.  7,  comma  19,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede per i suddetti  profili  la
possibilita' di  essere  ricollocati  anche  presso  gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca; 
  Considerata  la  necessita'  di   mantenere   provvisoriamente   il
trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto ricerca per i suddetti ricercatori e
tecnologici,  nelle  more  della  definizione  delle   procedure   di
mobilita'; 
  Considerato che per i ricercatori e i tecnologi che  transitano  in
mobilita'  le  amministrazioni  di  destinazione   subentrano   nella
titolarita' dei rispettivi rapporti, ed adeguano,  secondo  i  propri
ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri,  le  rispettive  dotazioni
organiche in relazione al personale trasferito; 
  Vista la nota n. 633 in data  28  settembre  2010  con  cui  l'Ente
italiano Montagna comunica la ricognizione del personale in  servizio
presso lo stesso ente, la ricognizione delle  risorse  strumentali  e
quella delle risorse finanziarie alla data del 31 maggio  2010  dalle
quali sono ricavate le corrispondenti situazioni allegate al presente
decreto; 
  Vista in particolare la nota n. 633 in data 28 settembre  2010  con
cui l'Ente italiano Montagna comunica l'esistenza  di  partecipazioni
societarie dello stesso ente nel centro Internazionale di Ricerca per
la Montagna (CIRMONT), nel Centro di Ricerca ed Alta  Formazione  per
la Prevenzione del Rischio  Idrogeologico  (CERAFRI),  nella  Bonomia
University Press (BUP) ed in E-FORM,  nonche'  la  partecipazione  in
qualita'  di  Organismo  Delegato   in   rappresentanza   dell'Italia
nell'International Scientific Committee on Research  in  the  Alps  -
ISCAR; 
  Vista la  dichiarazione  e  la  relativa  denuncia  di  smarrimento
pervenuta all'Ente italiano Montagna con nota n. 671/10/A in data  22
ottobre 2010 con cui si  comunica  lo  smarrimento  del  bene  mobile
inserito al n. 710 dell'inventario  dei  beni  mobili  incluso  nella
ricognizione delle risorse strumentali fornita con la  suddetta  nota
n. 633 in data 28 settembre 2010; 
  Vista la nota n. 677/10/P in data 28 ottobre 2010  con  cui  l'Ente
italiano Montagna fornisce informazioni in merito alle  pubblicazioni
ed ai prodotti editoriali dell'EIM segnalando  che  risultano  essere
presso l'Ente o in giacenza presso  la  casa  editrice  circa  numero
20.000 pubblicazioni suddivise in volumi, volumi ISBN,  dizionari  ed
enciclopedie, SLM, QDM; 
  Vista la nota n. 749/10/P in data  30  novembre  2010  con  cui  il
Direttore generale del soppresso Ente italiano Montagna  comunica  la
situazione finanziaria riferita alla data del 30 novembre 2010; 
  Considerato che il personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato
presso l'Ente italiano Montagna alla data del 31 maggio 2010 e'  pari
complessivamente a n. 12 unita', di cui n. 7 appartenenti ai  profili
professionali dei ricercatori e dei tecnologi  e  n.  5  appartenenti
all'area del personale tecnico-amministrativo; 
  Considerato che il personale in servizio a tempo determinato presso
l'Ente italiano Montagna  alla  data  del  31  maggio  2010  e'  pari
complessivamente a n. 2 unita', costituite da un  tecnologo  del  III
livello e da un collaboratore di amministrazione del VII livello; 
  Considerato che i contratti di due unita' di personale titolare  di
contratti di assegno per attivita' di ricerca sono  scaduti  uno  l'8
ottobre 2010 ed un altro il 9 ottobre 2010; 
  Considerata la presenza di una  unita'  di  personale  titolare  di
assegno per attivita' di ricerca in scadenza il 31 agosto 2011; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al  governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in materia  di  rapporti  con  le  regioni  al
Ministro  senza  portafoglio  on.  dott.  Raffaele  Fitto»"  ed,   in
particolare, l'art. 1, punto (q; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
giugno 2010 concernente il «Conferimento  di  un  nuovo  incarico  al
Ministro senza portafoglio on.  dott.  Raffaele  Fitto  e  delega  di
funzioni svolte dal  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico, a  norma  dell'art.
7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
febbraio 2010 con il quale viene rideterminata la dotazione  organica
del personale non dirigenziale della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri prevista con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 4 luglio 2005; 
  Vista, in particolare, la Tabella A allegata  al  suddetto  decreto
del  17  febbraio  2010,  di  cui  forma  parte  integrante,  recante
l'organico del personale del ruolo non dirigenziale della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri rideterminato ai sensi dell'art.  1  dello
stesso decreto e ripartito nelle sezioni PCM, CIPE, Sport e Turismo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
luglio 2002, ed in particolare l'art. 11 che stabilisce, tra l'altro,
il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli
affari regionali come rideterminati prima dall'art.  4,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003 e  poi
dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2010; 
  Visto l'ordine del giorno n. 9/3778-A/39 presentato dagli Onorevoli
Caparini, Stucchi, Molgora, Consiglio,  Volpi,  Gidoni  ed  approvato
nella seduta della Camera dei deputati del 19 novembre 2010, AC 398; 
  Sentite le organizzazioni sindacali con nota del 26 novembre  2010,
n. 52937; 
  Vista la nota del 29 novembre 2010 delle  organizzazioni  sindacali
FLC-CGIL, CISL-FIR, UIL-RUA; 
  Considerato che dall'attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
citato art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  in
relazione  alla  soppressione  dell'Ente  italiano  Montagna   (EIM),
istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giungo 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta» come
anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 maggio 2010; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Trasferimento delle funzioni 
 
  1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, le funzioni dell'Ente italiano
Montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
          Avvertenza: 
              La versione integrale del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 30  novembre  2010  e'  consultabile
          presso il Dipartimento della Funzione pubblica.